IPM Italia S.r.l – Condizioni generali per la messa in opera

Art. 1 – Offerta tecnica

L’offerta tecnica è elaborata sulla base delle indicazioni ed esigenze dichiarate dal committente e dalle informazioni assunte dal rappresentante/tecnico della IPM Italia S.r.l. Più precisamente nell’offerta tecnica saranno indicati: le esigenze del Committente e la funzionalità a cui la pavimentazione è destinata, il tipo di prodotto, le specifiche tecniche di resistenza al carico e alle forze che la pavimentazione resinosa deve sopportare, la resistenza alle sostanze chimiche con cui può venire a contatto, può contenere il prezzo della posa al metro quadro e l’indicazione temporale in cui potrebbero essere eseguiti i lavori. Tale modulo, ancorché sottoscritto, non può in alcun modo vincolare IPM in quanto trattasi unicamente di un riassunto delle trattative e della raccolta dei dati tecnici necessari per individuare il prodotto più confacente alle esigenze del Committente.

Art. 2 – Validità conferma ordine e accettazione della stessa

La conferma d’ordine, redatta con le indicazioni definitive contenute nella offerta tecnica, definisce gli obblighi contrattuali di IPM Italia S.r.l. (di seguito anche più semplicemente IPM) e ha una validità di trenta giorni dalla data di emissione della stessa. È obbligo del cliente accettare la conferma d’ordine e inviare la stessa all’indirizzo mail indicato nell’articolo 16 entro il termine di cui al comma precedente.

Affinché l’accettazione possa ritenersi valida la conferma d’ordine deve essere firmata in ogni sua parte – ove è richiesta la firma del cliente – e non deve contenere modifiche e/o correzioni. Le conferme d’ordine incomplete e/o modificate si intendono rigettate. L’accettazione sarà valida unicamente a seguito della conferma della ricezione da parte di IPM Italia S.r.l. del documento vidimato come da indicazioni. La conferma d’ordine è da ritenersi irrevocabile pertanto la recessione comporta la perdita della caparra confirmatoria versata.

Art. 3 – Subappalto e piano di sicurezza

La IPM nell’esecuzione delle opere indicate nella conferma d’ordine

  • si impegna ad osservare tutte le leggi vigenti e ad osservare il più elevato standard qualitativo e di sicurezza;

In attuazione dell’art. 26 del D.L. 9 aprile 2008 n. 81, la IPM si impegna a presentare al Committente l’elenco nominativo dei propri incaricati ad eseguire le opere di cui la conferma d’ordine, nonché ad informare tempestivamente il Committente su ogni variazione di tale elenco.

Si impegna inoltre

– a fornire, successivamente all’accettazione della conferma d’ordine ma prima dell’inizio dei lavori, la propria autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, nonché proprio certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato.

Il Committente autorizza espressamente IPM Italia S.r.l. a subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione dell’opera. A tal proposito IPM Italia S.r.l. garantisce di utilizzare imprese selezionate e qualificate e di controllare la regolarità della documentazione amministrativa; di conseguenza la IPM garantisce il rispetto degli obblighi di cui al primo comma anche da parte dell’impresa sub-appaltatrice.

Art. 4 – Adempimenti in materia di qualità

La Committente con l’accettazione della conferma d’ordine prende atto che la IPM possiede la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e, pertanto, la IPM garantisce che le opere ed i lavori oggetto della conferma d’ordine saranno eseguiti nel rispetto alle norme UNI in vigore.

Art. 5 – Adempimenti in materia di ambiente

La Committente con l’accettazione della conferma d’ordine prende atto che la IPM possiede la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e, pertanto, la IPM dichiara e garantisce che le opere ed i lavori oggetto della conferma d’ordine saranno eseguiti in regime di “sostenibilità ambientale” secondo la norma vigente.

Art. 6 – Obblighi del Committente

Il Committente ha l’obbligo di mettere nelle condizioni la IPM Italia S.r.l. di eseguire i lavori meglio indicati nell’offerta tecnica e, pertanto, deve garantire le seguenti condizioni di fatto:

  • completo sgombero dell’intera superficie da trattare;
  • assistenza per lo scarico-carico materiale attrezzature con indicazione specifica se vi è la possibilità di utilizzare un muletto;
  • deposito coperto ed asciutto per la custodia delle attrezzature e dei materiali;
  • corrente elettrica 32 ampere e 380 v;
  • fornitura cassone e smaltimento delle polveri di risulta ove non previsto nell’offerta tecnica contratto;
  • fornitura di acqua in quantità necessaria;
  • assenza di macchie d’acqua sulla superficie da trattare;
  • protezione delle superfici da possibili correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua e di umidità;
  • idonee protezioni dei beni presenti nei locali da polvere e/o spruzzi derivanti dalle lavorazioni;
  • non accedere all’area di cantiere delimitata dagli incaricati della IPM.

Dette circostanze di fatto debbono considerarsi essenziali per la corretta esecuzione delle opere e per la sicurezza del personale della IPM Italia S.r.l. e del Committente.

Art. 7 – Penale a carico del committente per inidoneità dei luoghi

Il personale incaricato da IPM, qualora non vi siano i requisiti di fatto meglio indicati nell’articolo 5, sospenderà immediatamente l’esecuzione delle opere comunicherà la circostanza a IPM Italia S.r.l. e inviterà il Committente ad allestire l’area oggetto di cantiere secondo quanto previsto dalle condizioni generali. Qualora la sospensione si protrarrà per oltre 4 ore la IPM Italia S.r.l. avrà diritto ad applicare una penale di € 400,00 oltre iva di legge e/o oneri fiscali, per ogni addetto IPM presente in cantiere, e gli addetti potranno lasciare l’area di cantiere. In tal caso i termini indicati nella conferma d’ordine per la consegna delle opere saranno da considerarsi privi di efficacia e la IPM provvederà, entro sette giorni dall’evento sospensivo, a comunicare quando potrà eseguire le opere.

Articolo 8 – Termine di fine lavori e condizioni meteo

I termini indicati per la consegna dei lavori debbono considerarsi ordinatori e non perentori. A tal proposito si precisa che i lavori di posa dello strato resinoso debbono essere eseguiti

  • con una temperatura ambientale prevista dal codice di buona pratica redatto da CONPAVIPER;
  • per le aree non coperte in assenza di precipitazioni e/o condizioni di particolare umidità come meglio descritte nel codice di buona pratica redatto da CONPAVIPER.

In assenza di tali condizioni ambientali, al fine di garantire la buona riuscita del lavoro, la IPM Italia S.r.l. potrà sospendere l’esecuzione delle opere; la sospensione non verrà computata ai fini del calcolo dell’eventuale termine di consegna pattuito. La IPM, nell’ipotesi in cui le condizioni meteo non consentano una corretta posa della resina secondo quanto previsto dal codice di buona pratica redatto dal CONPAVIPER, si impegna comunicare al Committente la nuova ricalendarizzazione tenuto conto delle esigenze del Committente ma compatibilmente con le condizioni meteo e gli impegni lavorativi già predisposti da IPM.

Articolo 9 – Pagamenti

Il Committente dovrà effettuare i pagamenti nei termini, e con le modalità, indicati nell’offerta tecnica che debbono considerarsi perentori. Gli importi ivi indicati in assenza di indicazioni debbono intendersi sempre al netto dell’i.v.a. ove dovuta.

Articolo 10 – Sospensione dei lavori e risoluzione del contratto

Nell’ipotesi in cui il Committente non versi gli importi di cui al contratto nei termini concordati la IPM Italia S.r.l. si riserva il diritto di sospendere l’esecuzione dell’opere. Tale sospensione non verrà computata ai fini del calcolo dell’eventuale termine di consegna pattuito. Qualora la sospensione, dovuta al mancato pagamento di parte delle somme, si protragga per oltre 20 giorni la IPM Italia S.r.l. ha diritto a risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile. La comunicazione di recesso sarà inviata a mezzo pec all’indirizzo risultante dal sito INI-PEC o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 11 – Difformità realizzative e tolleranze

Nonostante la IPM Italia S.r.l. garantisca un costante aggiornamento nell’utilizzo di nuovi materiali e macchinari la posa la stesura dello strato resinoso avviene ancora artigianalmente con la conseguenza che vi possono essere lievi imperfezioni e/o piccole differenze di tonalità del colore. Tali differenze possono essere maggiori qualora la posa dello strato resinoso sia avvenuto in momenti differenti posto che la pigmentazione della resina dipende anche da fattori esterni (temperatura e umidità) che non dipendono dalla IPM. Tali difformità, comunque, non inficiano l’alto livello qualitativo del rivestimento. I campioni eventualmente fatti visionare al Committente hanno valore meramente indicativo e non potranno in nessun modo costituire un riferimento per la valutazione e conformità estetico – visiva del rivestimento realizzato.

Le differenze di tonalità con il campione mostrato, o tra i vari lotti realizzati, non potrà essere individuato come vizio qualora tali rientri nei criteri di tolleranza indicati nel codice di buona pratica redatto dal CONPAVIPER.

Articolo 12 – Consegna delle opere e comunicazioni di non conformità

La consegna delle opere si intende effettuata alla data di chiusura del cantiere e/o della messa a disposizione al Committente dei luoghi oggetto di intervento. La catalisi della resina può durare sino a sette giorni dopo la consegna del cantiere e, pertanto, può accadere che emergano imprecisioni e difetti in un momento successivo dalla consegna delle opere. Il Committente, anche in espressa deroga dei termini di cui all’art. 1667 codice civile, entro il termine di 10 giorni dalla chiusura del cantiere (consegna delle opere), avrà l’obbligo di comunicare, con le modalità di cui all’art. 16 delle presenti condizioni generali, a IPM gli eventuali difetti emersi descrivendo brevemente la non conformità e allegando idonea documentazione fotografica indicando nell’oggetto della mail il numero di conferma d’ordine e la dicitura “comunicazione di non conformità“. Trascorso il detto termine, l’opera si considererà accettata senza riserve. Dovrà essere consentito nell’immediato al tecnico-commerciale IPM Italia di accedere al cantiere ed eseguire le opportune verifiche. Il termine iniziale per il decorso della garanzia decorre dalla consegna dell’opera.

Articolo 13 – Garanzie

Le opere commissionate sono soggette al termine di garanzia biennale come previsto dal Codice civile.

Per la conformità dell’opera realizzata alle regole dell’arte le parti concordano di far riferimento alle caratteristiche funzionali, di resistenza meccanica e chimica dei rivestimenti commissionati, nonché alle norme previste dal Codice di Buona Pratica CONPAVIPER.

Il Committente decade dalla garanzia, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

  • quando i carichi e le forze alle quali l’opera è sottoposta sono diversi da quelli individuati nell’offerta tecnica a seguito di quanto dichiarato dal Committente;
  • quando sono state eseguite modifiche e/o riparazione da parte di terzi non autorizzati dalla IPM Italia S.r.l.;
  • quando non è stata eseguita la manutenzione prevista nell’offerta tecnica;
  • quando l’opera è venuta a contatto di sostanze chimiche che non siano elencate nella scheda tecnica della resina indicata nella conferma d’ordine;
  • quando il committente, anche se ha denunciato nei termini di legge il difetto, non consente alla IPM Italia S.r.l. di intervenire per una risoluzione dello stesso tale da aggravare il vizio;
  • quando i danni dello strato resinoso sono dovuti ad ammalorie del sottofondo non realizzato dalla IPM Italia S.r.l.;
  • eventuali crepature dovute dall’assestamento dell’edificio e/o di parti di esso.

Art. 14 – Liability Cap

Fatto salvo quanto previsto da inderogabili norme di legge IPM assicura la regolarità dell’esecuzione delle opere indicate nella conferma d’ordine accettata, ma resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante), subiti dal Committente e/o da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui alla conferma d’ordine, salvo il caso di eventi imputabili a IPM o ai suoi collaboratori per dolo o colpa grave.

IPM, in ogni caso, non sarà responsabile per qualsiasi inconveniente che dovesse manifestarsi qualora il Committente non esegua la necessaria manutenzione dell’opera e non sarà conseguentemente tenuta ad alcun risarcimento.

Art. 15 – Clausola solve et repete

Ai sensi dell’art. 1462 c.c. il Committente non potrà opporre a IPM alcun tipo di eccezione se non ha preventivamente provveduto al pagamento del corrispettivo pattuito.

Articolo 16 – Decadenza dal beneficio del termine
Il mancato e/o ritardato pagamento anche parziale e anche di una sola scadenza del corrispettivo pattuito comporta automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna, per il Committente la decadenza dal beneficio del termine ed il diritto per IPM di agire per il pagamento immediato dell’intero residuo credito.

Articolo 17 – Comunicazioni

Ogni comunicazione alla IPM Italia S.r.l. dovrà avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

e deve considerarsi valida solamente qualora l’associato riceva conferma della ricezione.

In ogni caso saranno considerate valide le comunicazioni inoltrate alla P.E.C. della IPM Italia S.r.l. risultante sul sito INI-PEC. ipmitalia@pec.ipmitalia.it

Le comunicazioni al cliente saranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica risultante dal sito INI-PEC o a mezzo raccomandata.

Art. 18 – Privacy

Il committente dichiara con la firma del presente modulo di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 7 e 13 GDPR – Regolamento 679/2016 (disponibile anche su https://www.ipmitalia.it/privacy-policy/) e dichiara rispetto al trattamento dei propri dati personali da parte di IPM Italia S.r.l. per l’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato comunicazioni commerciali tramite sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, whatsapp, telemarketing, o qualsivoglia ulteriore sistema, relativi a servizi e prodotti di IPM Italia S.r.l. e delle società ad essa collegate:

Art. 19 – Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti dichiarano che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Art. 20 – Tolleranze

Le presenti condizioni generali non possono essere modificate se non per espressa volontà delle parti e, pertanto, la tolleranza, anche reiterata, di una delle parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente contratto non costituisce precedente né inficia, comunque, la validità della clausola violata.

Art. 21 – Rinvio al Codice civile

Per quanto non espressamente previsto nella presenta scrittura e nel modello d’ordine ad essa allegato, si fa espresso rinvio alle norme del Codice civile oltre che alle vigenti norme vigenti in materia.

Per scaricare il Codice di Buona Pratica: https://www.conpaviper.org/

CONPAVIPER – Associazione Italiana di Categoria delle Imprese di Pavimentazioni Continue e rappresenta le aziende che operano nell’ambito dei settori delle pavimentazioni industriali, dei rivestimenti resinosi e dei massetti di supporto.

IPM Italia S.r.l – Condizioni generali per la fornitura di prodotti

Art. 1 – L’offerta tecnica definisce gli obblighi contrattuali di IPM Italia S.r.l. (di seguito anche più semplicemente IPM) ed è elaborata sulla base delle indicazioni ed esigenze manifestate dal Compratore. Con la sottoscrizione della stessa il Compratore accetta e dichiara di ritenere l’offerta tecnica rispondente alle proprie necessità e volontà.

Art. 2 – L’offerta ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione della stessa. Trascorso detto termine è in facoltà di IPM decidere se mantenere comunque valida l’Offerta scaduta. Eventuali deroghe e/o modifiche all’Offerta Tecnica e alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo se specificamente approvate per iscritto dalla direzione generale di IPM. Le condizioni tecniche, economiche e le presenti Condizioni Generali si intendono pienamente accettate, anche se non sottoscritte, con l’ordinazione della fornitura e/o con l’emissione di altro documento. In caso di contrasto tra il presente documento ed eventuali documenti del Compratore prevarrà il primo.

Art. 3 – Salvo diversa indicazione nell’offerta il trasporto è a cura, spese e rischio del Compratore.

Art. 4 – Salvo che il Compratore non richieda una consegna tassativa, la data di consegna indicata da IPM sarà da considerarsi indicativa. In ogni caso, IPM non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale ritardo nella consegna dei prodotti qualora ciò sia determinato dal verificarsi di cause di forza maggiore e/o comunque per fatti non dipendenti dalla volontà di IPM.

Art. 5 – Le vendite sono soggette al termine di garanzia ex art. 1495 c.c.

Il Compratore decade dalla garanzia, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

  • quando il Prodotto non è stato stoccato in luogo consono e precisamente: coperto, asciutto, avente temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30*C
  • quando il Prodotto è stato utilizzato in modo non conforme alle prescrizioni di IPM.
  • quando il Prodotto è stato impiegato per usi diversi da quelli previsti da IPM.
  • quando il Prodotto è stato additivato con prodotti non previsti da IPM o con quantità diverse da quelle raccomandate; a tal fine il Compratore deve tener conto anche delle condizioni ambientali e di temperatura dei luoghi ove utilizzerà i Prodotti.

Art. 6 – Ai sensi dell’art. 1462 c.c. il Compratore non potrà opporre a IPM alcun tipo di eccezione, se non ha preventivamente provveduto al pagamento del corrispettivo pattuito.

Art. 7 – Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 6, in caso di tempestiva contestazione di vizi o difetti dei materiali nei termini di legge, il Compratore, prima di domandare la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno, si obbliga a richiedere per iscritto a IPM la sostituzione delle forniture. La sostituzione delle forniture viziate è da intendersi quale completo e totale risarcimento dei danni eventualmente patiti dal Compratore, così espressamente esclusa la risarcibilità di ogni eventuale danno emergente e/o lucro cessante comunque riferibile ai vizi o difetti contestati.

Art. 8 – Ferma restando ogni altra precedente previsione e per quanto non fosse già stato specificamente previsto, il risarcimento del danno emergente e/o lucro cessante eventualmente dovuto da IPM al Compratore non potrà superare la misura massima del 50% del prezzo della fornitura, così espressamente limitato l’ammontare massimo della eventuale obbligazione risarcitoria di IPM e così espressamente esclusa la risarcibilità di ogni ulteriore danno, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1229 c.c..

Art. 9 – Il Compratore si impegna a versare il corrispettivo pattuito, nei tempi e con le modalità previste nell’offerta. I prezzi indicati in offerta saranno assoggettati ad I.V.A. nella misura del 21% salvo eccezioni che il Compratore si impegnerà a comunicare in occasione della conclusione del contratto. Qualora, per qualsiasi motivo, le forniture dovessero iniziare dopo la data pattuita o dovessero essere sospese, IPM si riserva il diritto di rivedere il corrispettivo convenuto. Sugli importi delle fatture insolute, il Compratore sarà comunque tenuto a corrispondere a IPM gli interessi moratori come previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 a partire dal giorno successivo alla emissione della fattura o alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora. Il mancato e/o ritardato pagamento anche parziale e anche di una sola rata del corrispettivo pattuito comporta automaticamente per il Committente la decadenza dal beneficio del termine ed il diritto per IPM di agire per il pagamento immediato dell’intero residuo credito, salvo comunque il diritto al risarcimento del danno .

Art. 10 – IPM, fatte salve in ogni caso le azioni di cui agli artt. 1453, 1460 e 1461 c.c., si riserva il diritto di sospendere temporaneamente le forniture o di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento anche parziale del corrispettivo pattuito.

Art. 11 – IPM si riserva la facoltà di recedere liberamente a suo insindacabile giudizio dal rapporto contrattuale qualora venga a conoscenza di atti, fatti e/o situazioni che possano pregiudicare, anche in parte, l’esatto adempimento delle obbligazioni di

pagamento da parte del Compratore.

Art. 12 – Salvo preventivo accordo scritto di IPM, il presente contratto e comunque i diritti e/o gli obblighi che competono al Compratore in forza del presente accordo, non potranno essere dal Compratore ceduti né comunque trasferiti a terzi, sotto qualsiasi forma.

Art. 13 – Le presenti condizioni generali si applicano anche a tutte le forniture ulteriori ed accessorie pur non previste nell’offerta tecnica, che venissero richieste e/o dovessero ritenersi necessarie da parte del Compratore.

Art. 14 – Per qualsiasi controversia, anche in via di istruzione preventiva, relativa al presente contratto (sua interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione) avrà giurisdizione in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria Italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 26.10.1972 il Compratore conferma l’esattezza dei dati anagrafici riportati in esso.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le parti dichiarano espressamente di avere letto e specificamente approvato le seguenti clausole contrattuali: art. 4 (inizio e consegna delle opere), art. 5 (decadenza dalla garanzia), art. 6 (solve et repete), art. 7 (condizioni e limiti della garanzia), art. 8 (limiti al risarcimento del danno), art. 10 (sospensione e risoluzione), art. 11 (recesso), art. 12 (cessione contratto) e art. 14 (giurisdizione e foro competente).